Obbligo di legge di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Gentili Clienti,

l’art 13 del D.L. n. 146/2021 convertito dalla L. n 215/2021, dispone, a carico dei committenti (datori di lavoro), l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. Come da punto 5 delle FAQ nota prot. 729 del 26 gennaio 2022 possono esser esclusi i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale. 

Si tiene a precisare i lavoratori occasionali sono considerati lavoratori per la sicurezza sul lavoro in base all’art. 2 D.lgs. n. 81/2008.
Quindi tutte le aziende che usufruiranno di tale tipologia di contratto, dovranno:

  1. redigere/aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): pena l’immediata sospensione dell’attività con sanzione di euro 2.500,00 ed ulteriore ammenda fino a euro 4.914,03;
  2. inviare a visita medica i lavoratori: pena ammenda fino a euro 4.914,03;
  3. erogare idonea Formazione per i Lavoratori: pena l’immediata sospensione dell’attività con sanzione di euro 300,00 a lavoratore ed ulteriore ammenda fino a euro 5.699,20 e/o arresto fino a 4 mesi.

Per quanto riguarda la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione lavorativa (eventualmente risultante dalla lettera di incarico) e comunicata all’INL tramite posta elettronica o con le modalità operative di cui all’art. 15 dal D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Per le aziende operanti a Torino l’email dovrà esser inviata all’indirizzo ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it.

All’interno della mail dovranno essere inseriti i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione delle attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.

La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro.

Come sempre rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.