RISCHIO RUMORE

La fonometria è la scienza che studia la misurazione del suono tramite il fonometro, particolare strumento di misura che traduce la pressione sonora in un corrispondente segnale elettrico pesato con un particolare filtro di ponderazione. Il fine ultimo di tale misurazione è la valutazione del rischio rumore all’interno degli ambienti di lavoro, con lo scopo di accertarsi che i lavoratori non vengano esposti a livelli di rumore superiori a quelli di sicurezza individuati dalla normativa di riferimento.

Articolo 180 – Definizioni e campo di applicazione

L’art. 180 del D.Lgs. 81/2008 include il rischio rumore nella categoria dei rischi sul lavoro derivanti dall’azione di agenti fisici:

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e sue successive modificazioni.

Articolo 189 – Valori limite di esposizione e valori di azione

L’art. 189 del D.Lgs. 81/2008 definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione:

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Il capo II del Titolo VIII prende in esame la protezione dei lavoratori dall’esposizione ai rischi del rumore durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. In particolare, l’art. 190 del D.Lgs. 81/2008 esplicita in maniera chiara gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di valutazione del rischio rumore, prendendo in esame il tipo, la durata ed il livello dell’esposizione ed i relativi effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore, valutando anche l’impiego di attrezzature alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore oppure la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

La valutazione del rischio rumore è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed il suo aggiornamento è a cadenza quadriennale.

RISCHIO VIBRAZIONI

Con vibrazione si intende una particolare oscillazione meccanica attorno ad un punto di equilibrio, determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso i corpi solidi. Le vibrazioni si dividono in libere, nel caso in cui un sistema vibri senza l’azione di una forza esterna, ed in forzate, ovvero quando una forza esterna agisce sul sistema, come nel caso dell’utilizzo di strumenti da parte del lavoratore. La valutazione del rischio vibrazioni richiede di analizzare quei fenomeni che sollecitano il sistema “mano-braccio” e il sistema “corpo intero”, con riferimento alle norme UNI EN ISO 5349 per la valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni ed alla norma UNI ISO 2631 nel caso di utilizzo di mezzi vibranti con interessamento del corpo intero.

Articolo 201 – Valori limite di esposizione e valori d’azione

L’art. 201 del D.Lgs. 81/2008 definisce i valori d’azione e quelli limite di esposizione alle vibrazioni, al fine di determinare una fascia di rischio.

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

I lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiore a quelli di azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, mentre il Datore di Lavoro ha l’obbligo di fornire attrezzature adeguate e, ove non sia possibile, valutare la fornitura di dispositivi di protezione individuale oltre che la modifica dei metodi di lavoro.

RISCHIO RADIAZIONI E OTTICHE LASER

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.

Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 stabilisce le prescrizioni minime di protezione, in particolare dagli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, per i lavoratori esposti professionalmente alle Radiazioni Ottiche Artificiali, suddivise in coerenti (quando emettono radiazioni in fase tra loro, come i laser) e in non coerenti (quando emettono radiazioni sfasate, come sorgenti di illuminazione artificiale che emettono nel campo del visibile). La valutazione del rischio prende in esame l’esposizione del lavoratore a radiazioni ottiche e laser.

RISCHIO ULTRASUONI

Con ultrasuoni si intendono le onde acustiche di pressione con frequenze superiori alla soglia di udibilità umana, generate in numerosi casi da macchine impiegate durante le lavorazioni e in grado di generare problematiche al lavoratore a seconda della loro intensità, della durata e della frequenza alla loro esposizione. Il Datore di Lavoro valuta il rischio espositivo professionale sia agli ultrasuoni che agli infrasuoni, mettendo in atto adeguate misure di prevenzione e protezione.

RISCHIO VDT

Con videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico, che prescinde dal tipo di visualizzazione utilizzato, presente sul posto di lavoro. Nel caso cui l’utilizzo del videoterminale da parte del lavoratore superi le 20 ore settimanali, il Datore di Lavoro mette in atto la sorveglianza sanitaria e valuta i rischi connessi, studiando un’adeguata ergonomia della postazione di lavoro e garantendo un’efficace progettazione degli impianti di illuminazione, al fine di assicurare un ottimo comfort visivo al lavoratore.