NEWSLETTER LINEE GUIDA GREEN PASS

Gentilissimi clienti,
nella serata di ieri è stato firmato il nuovo dpcm riguardante le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.
Di seguito, sintetizzando, riportiamo i punti salienti:

  • due sono le categorie non soggette all’obbligo di presentare il Green Pass all’ingresso di uffici pubblici o privati, fabbriche e luoghi di lavoro in genere. La prima, ovviamente, è rappresentata dalle persone esenti dalla campagna vaccinale per motivi di salute. La seconda i clienti in ambito privato (ad esempio, chi va a fare la spesa al supermercato, chi va dal parrucchiere e dall’estetista).
  • i parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione;
  • L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE VALE PER I VISITATORI CHE ACCEDONO AL LUOGO DI LAVORO A QUALUNQUE ALTRO TITOLO, MAGARI PER UNA RIUNIONE O UN CONGRESSO E PER TUTTI COLORO CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA O DI FORMAZIONE O DI VOLONTARIATO NELLE SEDI DELL’AZIENDA;
  • il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il Datore di Lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza Green Pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio;
  • per i lavoratori in somministrazione i controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione;
  • Il controllo del Green Pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore (regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti);
  • nei casi di specifiche esigenze organizzative è possibile, per il datore di lavoro, verificare il possesso del Green Pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore.

Vi ringraziamo per la fiducia accordata e rimaniamo a disposizione.