LE NOVITA’ DEL NUOVO DECRETO MINISTERIALE: FORMAZIONE ANTINCENDIO E PIANO DI EMERGENZA
Gentili Clienti,
il 4 ottobre entrerà in vigore il nuovo Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, ‘’Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio’’, che andrà ad abrogare definitamente il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, attualmente in vigore.
Tale Decreto andrà a modificare principalmente la formazione e l’aggiornamento degli addetti alle emergenze ed i criteri per l’applicabilità del piano di emergenza.
Per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento, i corsi saranno divisi in:
- attività di livello 1 della durata di 4 ore con prova pratica obbligatoria (ex rischio di incendio basso);
- attività di livello 2 della durata di 8 ore con prova pratica obbligatoria (ex rischio di incendio medio);
- attività di livello 3 della durata di 16 ore con prova pratica obbligatoria (ex rischio di incendio elevato).
L’aggiornamento sarà obbligatorio ogni 5 anni e non più ogni 3 anni e avrà una durata a seconda del livello di rischio, rispettivamente di 2, 5 e 8 ore.
Per quanto riguarda il Piano di emergenza sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro:
- dove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Per tutti gli altri luoghi di lavoro non è obbligato redigere il piano di emergenza, sarà però necessario adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Vi alleghiamo il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per maggiori approfondimenti e rimaniamo come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.