DECRETO AIUTI QUATER: CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS

Gentili Clienti,

il Decreto Aiuti quater ribadisce l’ammontare dei contributi straordinari già riconosciuti per ottobre e novembre e amplia i crediti d’imposta anche al mese di dicembre 2022.

In particolare:

  • Alle “imprese non energivore”, cioè con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica (solo per la materia prima energia). Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • alle “imprese energivore” è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica. in questo acso il bonus spetta anche sulla spesa per l’energia prodotta e autoconsumata a dicembre ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa anch’essa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia;
  • alle “imprese non gasivore” è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • alle “imprese gasivore” è riconsosciuto il 40% della spesa sostenuta per l’acquista del medesimo gas.

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, di energia elettrica o di gas naturale, il fornitore deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Sarà a cura dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la definizione del contenuto della comunicazione nonché delle possibili sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti sono sfruttabili soltanto in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti di carattere generale entro il 30 giugno 2023.

I beneficiari dei crediti, compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022, entro il 16 marzo 2023. 

Rimaniamo come sempre a disposizioni per dubbi e chiarimenti.