NORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Obiettivi:
L’Articolo 2 del D. Lgs. n. 81/08 definisce come «preposto» la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Secondo la normativa vigente, la formazione del preposto in materia di salute e sicurezza deve comprendere quella generale per i lavoratori risultando poi integrata da una formazione particolare relativa ai compiti da esso esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Durata:
8 ore
Certificazione:
Attestato di frequenza e profitto.
Contenuti:
- Concetti di rischio
- Danno, prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Chi deve/può frequentare il corso
Preposti
così definiti dall’art. 2 lettera e D.Lgs. 81/08: Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Personale già assunto:Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita’ di svolgimento dei corsi.
Personale di nuova assunzione:ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 gg dall’assunzione.
Aggiornamento
Per i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore che può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazioni a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.