Le responsabilità del RLS per l'infortunio di un lavoratore
Corte di Cassazione, sentenza n. 38914/2023: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può rispondere, in concorso con il datore di lavoro, dell'infortunio mortale di un lavoratore.
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Newsletter del 24 Ottobre 2023 — Sicurezza sul Lavoro.
L'applicazione dell'art. 50 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 è ciò che ha spinto la Corte di Cassazione a rigettare il ricorso presentato da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), condannato nei primi due gradi di giudizio in concorso con il datore di lavoro per l'infortunio mortale di un lavoratore schiacciato da un fascio di tubolari precipitati da una scaffalatura.
Si tratta di una pronuncia senza precedenti: la suprema Corte prende posizione su una figura centrale nell'organizzazione della sicurezza aziendale, riconoscendole la doppia veste di creditore di sicurezza e di parte attiva nella prevenzione.
Le funzioni del RLS, definite dal D.Lgs. 81/08, hanno carattere consultivo, propositivo, di controllo, segnalazione e ricorso, ma non decisionale. Al RLS spettano prerogative come l'accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione aziendale su sostanze pericolose, macchine, impianti, organizzazione, ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali.
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi: per il datore di lavoro sono stati riscontrati profili di colpa specifica, avendo adibito alle funzioni di magazziniere un lavoratore assunto come impiegato tecnico senza la formazione e l'addestramento all'uso del carrello elevatore previsti dall'art. 71, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.
Riferimento: Corte di Cassazione — Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023. Il documento integrale è consultabile nel PDF allegato.
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