AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA MODIFICA DEL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Gentili Clienti,
il 16 Febbraio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto riguarda la revisione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

In riferimento alla nostra newsletter del 17 gennaio 2022, di seguiti i chiarimenti forniti.

  • In merito al punto 1 delle nostra newsletter: Individuazione del Preposto

Non sono stati forniti chiarimenti in merito.

  • In merito al punto 2 delle nostra newsletter: Formazione dei Lavoratori a cura del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro ha anche l’obbligo di addestramento per ogni suo lavoratore,  la violazione di tale obbligo si realizza qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”.

  • In merito al punto 3, Formazione di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti

Il Datore di Lavoro deve ricevere una formazione adeguata e specifica ed un aggiornamento periodico. A questo proposito il nuovo Accordo Stato-Regioni deve adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo per garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Essendo l’accordo a determinare la durata, le modalità della formazione ed i contenuti minimi della stessa, la verifica del corretto adempimento degli obblighi di legge potrà effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

I dirigenti e preposti, sono soggetti all’obbligo di ricevere un’adeguata formazione a cura del datore di lavoro. Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che la formazione e l’aggiornamenti di tale figura si dovrà svolgere interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute almeno ogni 2 anni, o all’insorgere di nuovi rischi. In assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni, i dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.